Il decreto ingiuntivo è uno strumento fondamentale per le azioni di recupero crediti che permette al creditore di ottenere un titolo per agire nei confronti del debitore, diventando il presupposto per le azioni esecutive di pignoramento.
Vediamo di cosa si tratta e come viene utilizzato dagli esperti nel campo del recupero crediti.
Il decreto ingiuntivo, anche denominato provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è uno degli strumenti a disposizione del creditore per recuperare i crediti insoluti.
Nel nostro blog abbiamo già descritto alcuni strumenti utilizzati dai nostri consulenti nelle procedure di recupero crediti, come la lettera di sollecito, il piano di rientro, la visura catastale e le informazioni commerciali.
Il ricorso o decreto ingiuntivo è uno strumento utilizzato per avviare le procedure di recupero crediti giudiziale e ottenere il titolo per un pignoramento.
Ha infatti lo scopo di garantire al ricorrente un titolo esecutivo in modo rapido ed efficace, permettendo di aggredire i beni del debitore per recuperare il credito vantato.
Trattandosi di una procedura sommaria, questo istituto può essere utilizzato solamente in determinati casi che verranno esaminati successivamente.
Il decreto ingiuntivo è un atto giudiziario attraverso il quale il giudice, su specifica richiesta del creditore, “ingiunge” al debitore di adempiere all’obbligazione, obbligandolo perciò a:
Viene disciplinato dagli articoli 663 e seguenti del codice di procedure civile. Esso rientra nei procedimenti con prevalente funzione esecutiva.
Questo significa che il decreto ingiuntivo è un provvedimento il cui iter è più veloce e snello rispetto ai procedimenti ordinari, permettendo di ottenere rapidamente un titolo esecutivo ed effettuare l’esecuzione forzata, ovvero il pignoramento dei beni del debitore.
Si tratta inoltre di un procedimento detto “monitorio", poiché il titolare del diritto di crediti può ottenere un titolo esecutivo senza dover necessariamente affrontare il processo e senza che la controparte, il debitore, partecipi al procedimento.
Il decreto viene perciò emesso senza contradditorio (ovvero senza ascoltare la controparte).
Entro 40 giorni dalla notifica il debitore ha la possibilità di fare opposizione, a seguito della quale si aprirà un vero e proprio giudizio.
In questo caso ci sarà di conseguenza un aumento di tempi e costi del procedimento.
Il creditore dovrà inoltre mettere a disposizione del giudice delle prove scritte riguardanti li credito vantato. In mancanza di queste prove non sarà possibile ottenere l’ingiunzione di pagamento, ma sarà necessario avviare una vera a propria causa nei confronti del debitore al fine di accertarne i diritti.
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Il decreto ingiuntivo può essere sfruttato da qualsiasi soggetto, sia persona fisica che giuridica, per ottenere l’ingiunzione del debitore.
Le parti che compongono il procedimento sono due, ovvero il creditore, che viene definito ricorrente o ingiungente, e il debitore, che è invece il soggetto resistente o ingiunto.
Per poter richiedere e depositare un ricorso per un decreto ingiuntivo, è necessario rispettare due condizioni. La prima riguarda la titolarità del diritto di credito, mentre la seconda è la presenza di una prova scritta del credito vantato nei confronti del debitore.
Vediamo in dettaglio queste due condizioni.
La prima condizione per poter richiedere un decreto ingiuntivo, prevede di essere titolari di in diritto di credito. Tale diritto va inteso come diritto sull’altrui prestazione e tale prestazione può avere come oggetto le seguenti tipologie di credito:
La seconda condizione è quella di fornire la prova scritta del credito per il quale viene richiesto il decreto ingiuntivo. La legge indica chiaramente alcuni documenti che possono essere utilizzati per rispettare questa condizione, tra cui:
Altri documenti non citati direttamente nelle leggi che disciplinano il decreto ingiuntivo sono il verbale sullo stato di ripartizione approvato dall’assemblea e il contratto di locazione per i canoni di locazione non pagati.
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Come abbiamo già descritto all’interno dei nostri blog, l’obiettivo del recupero crediti è quelli di recuperare le somme che un creditore vanta nei confronti di un soggetto debitore, cercando, per quanto possibile, di tutelare il rapporto tra le parti e trovando perciò una soluzione che sia vantaggiosa per entrambi i soggetti.
Per questo motivo il primo passo è quella di avviare le operazioni di recupero crediti stragiudiziale, attraverso dei solleciti di pagamento eseguiti telefonicamente, visitando il domicilio o la residenza del debitore oppure attraverso una lettera di sollecito.
Nel caso in cui questo non porti ai risultati sperati sarà necessario valutare quanto convenga avviare le procedure giudiziali, analizzando la situazione economico-finanziaria del debitore ed identificando eventuali beni pignorabili attraverso le informazioni commerciali, l’analisi di solvibilità e la visura catastale.
Prima di avviare il procedimento ingiuntivo, che porterà, se i requisiti verranno rispettati, al pignoramento dei beni in tempi rapidi, il debitore inadempiente deve essere messo in mora, attraverso idonea comunicazione con termine di pagamento entro 7/15 giorni.
La messa in mora è porta ad alcune importanti conseguenze. Il debitore è infatti tenuto al risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento e dovrà corrispondere gli interessi legali dal momento della mora.
Inoltre, in caso di impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al debitore, questo non sarà comunque liberato dall’obbligazione.
Infine la messa in mora interrompe il decorso della prescrizione.
Oltre alla messa in mora, il creditore può utilizzare la diffida ad adempiere, ovvero un’intimazione rivolta per iscritto al debitore con cui lo si informa che avverrà la risoluzione del contratto se il debitore non adempie all’obbligazione entro un certo termine.
Nel caso in cui il giudice accolga il decreto ingiuntivo, egli può emettere un’ingiunzione di pagamento non provvisoriamente esecutiva o provvisoriamente esecutiva.
Nel caso di ingiunzione non provvisoriamente esecutiva, l’atto giudiziario dovrà essere consegnato al debitore entro 60 giorni da quando questo è stato depositato.
Entro 40 giorni dalla notifica, il debitore può:
Nella prima opzione il debito verrà saldato, risolvendo la controversia, mentre nella seconda ipotesi verrà avviata una causa civile ordinaria tra le parti coinvolte.
Nel caso in cui il debitore decida di non adempiere e di non opporsi, la controparte potrà richiedere il titolo esecutivo e avviare le procedure di pignoramento.
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