La legge ha introdotto un nuovo adempimento per i creditori che procedono ad un pignoramento presso terzi, per tutti i procedimenti instaurati da mercoledì 22 giugno 2022. Ai procedimenti già iniziati a quella data si applicano le norme pre-vigenti.
Il pignoramento presso terzi consiste in una forma di esecuzione forzata attraverso cui il creditore procede al recupero dei crediti che vanta verso il debitore, ma in questo caso tali crediti si trovano in possesso di un soggetto terzo.
Attraverso questo atto il creditore può espropriare il rapporto giuridico esistente tra il debitore ed un terzo.
Dunque il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che un debitore ha verso terzi. L’espropriazione può infatti avere ad oggetto:
Attraverso questa procedura viene richiesto ad un terzo di versare all’Agenzia delle Entrate quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, il quale a sua volta è considerato creditore del terzo.
I crediti vantati dal debitore, i quali verranno poi utilizzati per coprire il debito di quest’ultimo nei confronti del creditore, vengono individuati dal creditore effettuando un’analisi patrimoniale, attraverso cui vengono individuati i possibili beni pignorabili effettivamente posseduti dal debitore.
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La procedura presuppone inoltre che sia stato notificato al debitore il titolo esecutivo, ovvero una sentenza oppure un decreto ingiuntivo esecutivo, e il precetto, ovvero l’atto attraverso cui il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo contenuto nel titolo esecutivo o in caso contrario si procederà con l’esecuzione forzata.
Le figure interessate nel procedimento espropriativo sono in primis il creditore, il debitore ed il Giudice dell’esecuzione, le quali rappresentano le figure presenti in ogni processo espropriativo.
Tuttavia, nel caso di pignoramento presso terzi, alle prime due figure si aggiunge quella del terzo pignorato, il quale non è però parte del processo esecutivo, essendo estraneo all’esecuzione stessa.
Di conseguenza il terzo pignorato non può eccepire l’impignorabilità del credito o far valere vizi del titolo esecutivo. Egli subisce però indirettamente gli effetti del processo esecutivo e dovrà perciò essergli comunicata l’ordinanza di assegnazione.
Il Tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha residenza o domicilio. Tuttavia nel caso in cui il debitore fosse una pubblica amministrazione, oppure la causa fosse con un proprio dipendente, il tribunale competente è quello in cui il terzo ha residenza o domicilio.
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La principale tipologia di crediti sottoponibile a pignoramento verso terzi, è quella dei conti correnti bancari o postali. In questo caso il soggetto terzo è rappresentato dall’istituto in cui sono depositate le somme che sono soggette a pignoramento.
I conti correnti possono essere individuati attraverso indagini svolte da società specializzate, le quali possono risalire a uno o più conti correnti del debitore e di conseguenza risalire alla località dell’istituto e della filiale presso cui sono registrati gli importi pignorabili.
Tuttavia esistono dei imiti entro cui i conti correnti bancari possono essere soggetti a pignoramento. In particolare un conto corrente cointestato può essere pignorato in misura massima del 50% della somma depositata. Inoltre nel caso di conto corrente in rosso o “non capiente”, i versamenti fatti per diminuire o azzerare la cifra scoperta non possono essere pignorati, ma sono pignorabili i depositi successivi alla riattivazione del conto.
Esistono inoltre limiti entro i quali possono essere effettuati pignoramenti per quanto riguarda le somme dovute a titolo di pensione e le somme dovute a titolo di stipendio/salario.
Per saperne di più su questo argomenti leggi il nostro articolo: Pignoramento conto corrente: come funziona e quando conviene.
L’atto di pignoramento conto terzi si attua come una sorta di cessione forzata del credito del debitore, esecutato nei confronti del precedente creditore. In sostanza esso ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione.
L’atto di pignoramento deve contenere i seguenti elementi:
Dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento, il terzo pignorato non deve più comparire presso il tribunale competente, ma è comunque tenuto a comunicare al creditore precedente la propria dichiarazione entro 10 giorni dalla notifica, attraverso raccomandata o PEC.
La dichiarazione deve contenere le somme di cui è debitore e quando verrà eseguito il pagamento e se sono stati effettuati sequestri, cessioni e altri pignoramenti.
Questi sono considerati semplicemente dei semplici doveri di collaborazione in capo al terzo, tuttavia la mancata dichiarazione non comporta l’obbligo di risarcire danni a favore del creditore esecutante.
Il terzo può essere condannato a risarcire le spese processuali a seguito del giudizio di accertamento, nel caso in cui è accertata l’esistenza del credito pignorato. Inoltre se il terzo fornisce una dichiarazione non imparziale, veritiera ed esatta sarà conseguentemente obbligato al risarcimento dei danni nei confronti del debitore precedente.
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A decorrere dal 22 giugno del 2022, entrerà in vigore l’articolo 1 comma 32 della L.206/2021, la quale prevede l’aggiunta di nuoci adempimenti telematici a carico del difensore e del creditore, andando a modificare l’articolo 543 del codice di procedura civile.
Il creditore dovrà infatti notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con l’indicazione del numero di ruolo della procedura. Questa notifica dovrà essere effettuata entro la data dell’udienza di comparizione, indicata nell’atto di pignoramento presso terzi.
Successivamente il creditore dovrà depositare telematicamente l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
La notifica può essere effettuata anche utilizzando gli indirizzi PEC del debitore e del terzo, se questi sono presenti nei pubblici elenchi. La prova della avvenuta notifica si ottiene allegando la nota di deposito e la ricevuta di accettazione e consegna nei formati richiesti.
Queste novità sono molto importanti poiché la mancata notifica dell’avviso o il mancato deposito del fascicolo dell’esecuzione causerà l’inefficacia del pignoramento.
Nel caso in cui il pignoramento venga eseguito nei confronti di più soggetti terzi, l’inefficacia del pignoramento avrà effetto solamente nei confronti dei soggetti terzi verso i quali non è stato notificato o depositato l’avviso. Nel caso in cui la notifica dell’avviso non venga effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo nei confronti del creditore cessano alla data relativa all’udienza e indicata nell’atto di pignoramento.
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Se ti stai avvalendo di supporto specializzato nel recupero crediti stragiudiziale e recupero crediti giudiziale per la tua impresa non cambierà nulla: le procedure di recupero dei professionisti sono state aggiornate per risultare compliance con le novità normative.
Questa nuova disciplina è diretta ad evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti da terzi, favorendo quindi la circolazione di beni e consentendo l’apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.
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